Credito d’imposta sanificazione

Il decreto Liquidità (DL 23/20) ha ampliato l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di strumenti di protezione da Covid-19.

Sono ammissibili:

  • le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro,
  • le spese di sanificazione degli strumenti di lavoro,
  • le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori,
  • le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi e le tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza rientrano le barriere protettive, i pannelli protettivi e i detergenti mani.

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro di credito ed il limite complessivo di spesa è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Attualmente siamo in attesa dell’emanazione del D.Mdel Mise per conoscere le modalità operative di fruizione.

EsseTi Studio dottori commercialisti Milano rimane a disposizione per fornirvi chiarimenti in merito.

 

Vuoi maggiori informazioni su questa normativa? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].

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