Contributi e sostegni Covid – Marzo 2021
Il recente Decreto Sostegni D.L. 41/2021 prevede un contributo a fondo perduto per la crisi economica dovuta al Covid-19.
Soggetti destinatari
Il contributo a fondo perduto è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.
Sono ammessi altresì al contributo, i lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (CNPADC, INARCASSA, CIPAG, ENPAM, CASSE INTERPROFESSIONALI).
Tutti i codici ATECO sono ammessi al contributo.
Sono esclusi dal contributo i soggetti che hanno partita IVA cessata al 23/03/2021, che hanno attivato la partita IVA dal 24/03/2021, gli enti pubblici ex art. 74 comma 2 TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ex art. 162-bis TUIR.
Ammontare del contributo
Per avere diritto al contributo il fatturato del 2020 deve aver subito una riduzione pari almeno al 30% rispetto al fatturato del 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato.
Si avrà diritto al contributo minimo pari a 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per gli altri soggetti.
Come e quando aderire
Il contributo è riconosciuto a seguito invio domanda telematica sul sito dell’agenzia delle entrate nel periodo compreso dal 30 marzo al 28 maggio 2021.
Modalità di accredito
Il contributo può essere erogato in 2 modi alternativi:
- accredito diretto sul c/c indicato in sede di domanda sul sito dell’agenzia delle entrate;
- credito d’imposta in compensazione del modello F24.
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo non sia in tutto o in parte spettante, l’agenzia delle entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
- di una sanzione dal 100% al 200% del valore del contributo ricevuto
- degli interessi al 4% annuo.
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