L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 596 del 16 settembre 2021 ha chiarito che anche per un dipendente italiano iscritto all’Aire, che svolge un’attività in smart working all’estero e che intenda rientrare in Italia continuando a svolgere la medesima attività per lo stesso datore di lavoro, spetta il regime agevolato “rimpatriati”.
I presupposti sono sostanzialmente gli stessi del lavoratore che tornerà a svolgere l’attività in Italia anche non smart working ossia:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
E la tassazione sui redditi da lavoro dipendente o autonomo sarà sempre agevolata al 30% per 5 anni.
Sarà invece del 10% se la residenza viene fissata in una delle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, potranno beneficiare di altri cinque periodi d’imposta agevolata. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
I benefici d’imposta esaminati sono indirizzati a tutti i cittadini dell’Unione Europea che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero;
- abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.
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