NOVITA’ CESSIONE DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA

Il Decreto Controlli antifrodi del 12 novembre scorso ha apportato delle importanti modifiche relative alla fruizione dei diversi bonus edilizi.

In particolare sono state ampliate le casistiche di interventi in cui risulta necessario apporre il visto di conformità.

Alla luce di tali modifiche il visto sarà necessario anche nei casi in cui il contribuente sceglie di:

  • utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi (mod. REDDITI /730) la detrazione del 110% spettante.
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni spettanti in misura diversa dal 110% per gli interventi di          ristrutturazione /riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico elencate all’articolo 121, comma 2, DL n. 34/2020.

Inoltre, il comma 1 dello stesso articolo, dispone che, al decorrere di tali fattispecie è necessario che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute, per le quali saranno individuati ulteriori valori massimi di riferimento (prezzari) per talune categorie di beni ad opera del Ministero della Transizione Ecologica.

Infine è stato stabilito che il visto di conformità risulta richiesto anche al contribuente che ha fruito della prima rata delle detrazioni del 110% nel modello REDDITI / 730 2021 ed ora intende procedere con la cessione del credito corrispondente alle restanti quattro rate.

Vuoi maggiori informazioni? Contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].

 

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