DEBITI TRIBUTARI DEFINITIVI E CONCORDATO

Debiti tributari e concord

La possibilità di aderire al concordato preventivo biennale è condizionata, tra l’altro, dalla posizione debitoria del contribuente.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 13/2024, infatti, è necessario che il contribuente:
– non abbia debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
–    oppure, se sussistenti, li abbia estinti in modo tale che il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici.

Ne consegue quindi che, i debiti tributari devono essere estinti (oppure sospesi o rateizzati) entro il prossimo 31 ottobre 2024 (ossia entro il termine per la trasmissione del modello REDDITI 2024 che contiene l’accettazione della proposta di concordato).

Sono rilevanti i debiti accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Il rispetto della predetta condizione va verificata “con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta” (ossia, in sede di prima applicazione, il periodo 2023).

Ciò significa che i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel periodo d’imposta precedente all’applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

Si ritengono esclusi gli avvisi bonari conseguenti alla liquidazione automatica e/o al controllo formale della dichiarazione. Inoltre, sono esclusi i debiti per tributi locali, rilevando solo quelli per tributi amministrati dall’Agenzia.

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