RAVVEDIMENTO SPECIALE E CONCORDATO PREVENTIVO

Ravvedimento e concordato preventivo

Il Senato, in data 01 ottobre, ha approvato il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (c.d. “Omnibus”).

Si attende ore l’esame della Camera previsto entro l’8 ottobre.

Questo decreto ha previsto il “regime del ravvedimento” riservato ai soli soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre (sono esclusi i forfettari).
Si tratta di una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi pregressi quelli oggetto di CPB (dal 2018 al 2022) a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. L’attuazione della disposizione richiede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato nella misura del:
– 5% con punteggio ISA pari a 10;
– 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
– 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
– 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
– 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
– 50% con punteggio ISA inferiore a 3.

In sostanza, la percentuale di rivalutazione del reddito dichiarato aumenta al diminuire del punteggio ISA, mentre l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio, essendo pari al:
– 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
– 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
– 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.

Per l’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette. L’aliquota è pari al 3,9%.

È prevista una riduzione delle imposte sostitutive del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia.
In ogni caso, per ciascuna annualità, l’importo minimo da versare è pari a 1.000 euro.

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