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Regime Forfettario e partecipazione in Società a Responsabilità Limitata (SRL)

da | Tributario

A differenza delle società di persone, il possesso di quote in una SRL non determina un’esclusione automatica. La causa ostativa scatta solo se coesistono due condizioni specifiche nell’anno di applicazione del regime.

  1. Il Controllo (Diretto, Indiretto e Familiare) La prima condizione riguarda il controllo della società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (maggioranza dei voti o influenza dominante). Un aspetto fondamentale chiarito dall’Agenzia delle Entrate è il computo dei familiari: per verificare il controllo, si considerano anche i voti spettanti a “persone interposte”, tra cui rientrano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
  2. La Riconducibilità dell’Attività (ATECO e Fatturazione) La seconda condizione verifica se la SRL svolge un’attività simile a quella del socio forfetario. Questo accade se:
  • I codici attività (ATECO) delle due realtà appartengono alla medesima sezione (identificata dalla lettera maiuscola).
  • Il criterio della fatturazione: Anche se i codici ATECO appartengono alla stessa sezione, la riconducibilità si configura solo se il socio forfetario fattura cessioni o prestazioni alla SRL controllata e quest’ultima ne deduce i costi. In assenza di fatturazione verso la società, il contribuente può restare nel regime forfetario anche se detiene il controllo.

In sintesi, per le SRL la verifica non è legata solo al possesso della quota, ma all’effettivo incrocio economico tra l’attività professionale del socio e quella della società controllata

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