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ETS con Personalità Giuridica: Rendiconto per Cassa sotto i 60.000 Euro

di Esseti Studio | Agevolazioni, Fisco, Terzo settore, Tributario

L’integrazione definitiva della riforma del Terzo Settore, avvenuta ufficialmente il 1° gennaio 2026, ha portato con sé la necessità di dirimere alcune zone d’ombra interpretative che gravavano soprattutto sugli enti di minori dimensioni. Uno dei quesiti più urgenti per i professionisti del settore riguardava la possibilità, per gli Enti del Terzo Settore (ETS) dotati di personalità giuridica, di accedere alle semplificazioni contabili riservate alle piccole realtà. Con la recente Circolare n. 6 del 17 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha finalmente fornito una risposta chiarificatrice, confermando un approccio favorevole alla semplificazione amministrativa.
1. Il superamento dell’impasse normativa: perché la personalità giuridica non è un ostacolo.
L’incertezza era nata a seguito del D.Lgs. 104/2024, che aveva riformulato i criteri per la redazione del bilancio in forma semplificata. La norma sembrava suggerire che l’assenza della personalità giuridica fosse una condizione indispensabile per poter adottare il rendiconto per cassa. Questo avrebbe costretto molti piccoli enti, pur avendo entrate minime ma dotati di riconoscimento giuridico, a farsi carico dei costi e delle complessità di un bilancio economico-patrimoniale completo.
Il Ministero ha tuttavia risolto la criticità stabilendo che la soglia dimensionale è l’unico vero spartiacque. Per tutti gli ETS che non superano i 60.000 euro di entrate annue, l’obbligo di redigere un bilancio ordinario decade, rendendo del tutto irrilevante il possesso della personalità giuridica ai fini della rendicontazione. Questo intervento evita un inutile aggravio burocratico che risulterebbe sproporzionato rispetto alla struttura operativa delle realtà associative più piccole.
2. Le ragioni della scelta ministeriale: tra semplificazione e continuità.
L’orientamento espresso dall’amministrazione si fonda su tre pilastri interpretativi fondamentali. In primo luogo, viene data preminenza alla lettura letterale dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore (CTS), il quale concede la facoltà di utilizzare il rendiconto per cassa basandosi esclusivamente sul tetto dei 60.000 euro, senza porre veti legati alla natura giuridica dell’ente.
In secondo luogo, il Ministero ha valorizzato la continuità metodologica: il nuovo sistema di rendicontazione “aggregato” non rappresenta una rottura con il passato, ma un’evoluzione naturale del modello per cassa già esistente, rendendolo compatibile anche con enti giuridicamente riconosciuti. Infine, l’obiettivo ultimo della riforma resta la semplificazione. Agevolare gli enti minori negli adempimenti contabili e amministrativi è considerato un passaggio essenziale per garantire la sostenibilità del Terzo Settore nel lungo periodo. È importante però ricordare che questa agevolazione non è estesa alle imprese sociali né agli enti che operano prevalentemente con modalità commerciali.
3. Cronoprogramma dei bilanci: le regole per il Modello D e il Modello E.
Un aspetto tecnico di primaria importanza riguarda la decorrenza dei nuovi modelli di bilancio. La Circolare specifica che la data chiave è il 21 marzo 2026, giorno di pubblicazione del D.M. 18 febbraio 2026.
Per gli enti che seguono l’anno solare, il quadro operativo è il seguente:
  • Bilancio 2025: Se l’esercizio si è concluso prima della data spartiacque di marzo 2026, l’ente con personalità giuridica e ricavi inferiori a 60.000 euro può ancora avvalersi del Modello D (rendiconto per cassa ordinario).
  • Bilancio 2026: Diventa obbligatorio l’uso del Modello E, ovvero il rendiconto in forma aggregata.
Per gli enti con esercizio “a cavallo”, la prima applicazione della forma aggregata (Modello E) riguarderà tutti i bilanci che si chiuderanno nel corso del 2026, purché l’esercizio fosse già in corso al 21 marzo dello stesso anno. Questa distinzione è fondamentale per garantire la corretta trasparenza dei dati verso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e per assicurare la conformità alla nuova disciplina fiscale e contabile.

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