ADEMPIMENTI PREVISTI IN REGIME FORFETTARIO
Il regime forfetario è un regime riservato alle persone fisiche che dichiarano ricavi/compensi inferiori/uguali a € 85.000.
Si tratta di un regime che prevede una tassazione sostitutiva vantaggiosa e una semplificazione degli adempimenti.
FATTURAZIONE
I contribuenti forfetari, pur se obbligati ad avere la partita IVA:
- non addebitano in fattura l’IVA a titolo di rivalsa. Le fatture sono quindi senza IVA;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Nella fattura (utilizzando il codice natura N2.2) riportano la seguente dicitura:
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014.
Dal 1.1.2024 l’obbligo di fatturazione elettronica vige per tutti i contribuenti forfetari.
Sono esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica IVA e della relativa comunicazione
(LIPE), dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e da tutti gli obblighi contabili previsti dal decreto IVA quali la registrazione delle fatture emesse, di acquisto e dei corrispettivi nonché la tenuta dei relativi registri;
Sono tenuti però a conservare le fatture emesse e conservare le fatture e i documenti di acquisto.
Inoltre, qualora esercitino l’attività di commercio al minuto o assimilata, devono certificare i corrispettivi mediante il documento commerciale emesso dal Registratore Telematico di Cassa ed effettuare l’invio telematico.
Dal 2023, in caso di ricavi/compensi percepiti che superano € 100.000 in corso d’anno, si verifica l’uscita dal regime con immediata applicazione degli adempimenti IVA ordinari e tassazione IRPEF già nell’anno di superamento del limite.
Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari a € 2 che va assolta con modalità elettroniche valorizzando a “SI” il tag <Bollo Virtuale>. Tale importo, se addebitato al cliente, costituisce ricavo/compenso.
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