Covid-19: Sospensione dei versamenti di tasse e imposte dovuti a Novembre 2020 a Marzo/Aprile 2021
Covid-19: Sospensione dei versamenti di tasse e imposte dovuti a Novembre 2020 a Marzo/Aprile 2021
Il nuovo decreto ristori bis prevede alcune agevolazioni fiscali per alcune categorie di soggetti, per venire incontro alle difficoltà economiche legate alle chiusure per Covid-19.
Le agevolazioni fiscali in particolare riguardano:
- la sospensione del versamento della seconda o unica rata delle imposte dirette (Irpef e Ires) e dell’IRAP prevista per novembre 2020
- la sospensione dei versamenti delle ritenute d’acconto, delle addizionali e IVA di novembre 2020 al 16 marzo 2021
1.SLITTAMENTO ACCONTO DI NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 PER IMPOSTE DIRETTE (IRES E IRPEF) E IRAP
Il nuovo decreto ristori bis prevede che il versamento dell’acconto di novembre per le imposte dirette sui redditi e l’IRAP dovuto entro il 30 novembre può essere versato entro il 30 aprile 2021.
La sospensione dell’acconto, che è valida indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto ad aprile 2019, riguarda:
- Alcune categorie di attività come bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema o che vendono beni non alimentari o non di prima necessità
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi anche i contribuenti che adottano il regime forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, o i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (con i requisiti indicati per fruire della proroga) o i soggetti per cui sono previste o l’esclusione o l’inapplicabilità degli ISA (ad esempio contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività)
- Attività che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, ovvero in regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità sanitaria
Inoltre, anche i gestori di ristoranti con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni possono usufruire della sospensione del versamento dell’acconto di novembre per le imposte dirette sui redditi e l’IRAP dovuto entro il 30 novembre al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto ad aprile 2019.
RICAPITOLIAMO:
Chi | Dove | Differimento temini |
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 al dlgs 149/2020 “Decreto Ristori bis” | Zona Rossa | Differimento termine versamento 2°acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30/11/2020 al 30/04/2021 |
Soggetti ISA che esercitano l’attivita’ di gestione di ristoranti | Zona Arancione |
Resta in vigore la possibilità di versare al 30 aprile 2021 la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti ISA che hanno subito una riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il decreto liquidità all’art. 20 prevede inoltre che non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute degli acconti d’imposta relativi al periodo d’imposta successivo a quello del 31 dicembre 2019 se l’importo versato è pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta.
2.SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DELLE ADDIZIONALI E DELL’IVA DI NOVEMBRE AL 16 MARZO 2021
I soggetti che:
- esercitano attività economiche sospese per le norme sul Covid-19, come ad esempio palestre, musei, discoteche e piscine indifferentemente dal loro domicilio fiscale o sede operativa
- esercitano attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse
- operano nei settori economici del commercio al dettaglio, oppure esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse
possono sospendere fino al 16 marzo 2021 i versamenti che scadono il 16 novembre 2020 per:
- le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuate a ottobre 2020, le trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano come sostituti d’imposta.
- l’IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre 2020
I contribuenti potranno optare se versare un unico importo entro il 16 marzo 2021 senza sanzioni o interessi oppure avvalersi della rateizzazione dei pagamenti in 4 rate, versando la prima rata entro il 16 marzo 2021
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