Il regime forfettario è precluso a chi partecipa, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Questa incompatibilità è definita assoluta e nasce dalla volontà del legislatore di evitare che redditi della stessa natura siano assoggettati a regimi di tassazione diversi.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9/E/2019), affinché la causa ostativa non operi, il contribuente deve provvedere a rimuoverla preventivamente nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
Esempio pratico: Un socio di una Snc che desidera passare al forfettario dal 1° gennaio deve cedere le proprie quote entro il 31 dicembre dell’anno prima.
Non è possibile chiudere una partecipazione e aprire una partita IVA forfetaria nello stesso anno solare, poiché le due situazioni risulterebbero comunque incompatibili nel medesimo periodo d’imposta.
Esistono tuttavia delle situazioni specifiche da monitorare:
- Eredità: Se un soggetto già in regime forfetario riceve delle partecipazioni per successione, l’Agenzia consente di non decadere dal regime a patto che le quote vengano cedute entro la fine dell’anno in cui sono state ricevute.
- Società Semplici: La partecipazione in una società semplice non costituisce causa ostativa, a condizione che la società non produca reddito di lavoro autonomo o d’impresa (circostanza probabile dato che la società semplice non può esercitare attività commerciale).
- SRL Trasparente: Per le partecipazioni in SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale, si applicano le medesime regole previste per le società a responsabilità limitata (le analizzeremo nella prossima puntata).
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