Il ravvedimento speciale

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il cosiddetto “ravvedimento speciale”, cioè  la regolarizzazione delle violazioni riferite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale 2021) e ai periodi precedenti.

Non è pertanto possibile il ravvedimento speciale per le violazioni relative all’anno 2022, né relativamente alle dichiarazioni omesse.

Il ravvedimento speciale è alternativo alla definizione agevolata degli avvisi bonari e riguarda le medesime annualità. Ciò induce a ritenere che il ravvedimento speciale non risulti applicabile agli omessi versamenti.

Per la regolarizzazione va versata la sanzione ridotta pari a 1/18 del minimo, oltre a imposta e interessi al saggio legale.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 del 2023, 31.3, 30.6, 30.9, 20.12 del 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.

La regolarizzazione, analogamente al ravvedimento ordinario, si perfeziona con:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31.3.2023.

Il ravvedimento speciale è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento; è invece escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all’1.1.2023.

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