Indennità 200/350 euro per autonomi e liberi professionisti

Indennita una tantum

Indennità una tantum € 200 / 350 per commercianti / artigiani / professionisti

 

Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti:

  • commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Con il recente c.d. “Decreto Aiuti-ter” l’indennità in esame è stata aumentata di € 150 a favore dei predetti soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30.11.2022 all’INPS / propria Cassa previdenziale un’apposita domanda.

In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:

  • possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
  • che alla data del 18 maggio 2022 abbiano partita IVA attiva con attività lavorativa avviata ed abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020;

Per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.

In merito ai termini / modalità di presentazione:

  • i soggetti iscritti all’INPS devono presentare la domanda entro il 30.11.2022, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet dell’Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato.

In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso:

– “Prestazioni e servizi”

– “Servizi”

-“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

A tal fine l’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra individuata;

  • i soggetti diversi dai precedenti devono presentare la domanda entro il 30.11.2022 alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.

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