LAVORATORI IMPATRIATI – Interpello Agenzia delle Entrate n. 22E del 07/02/25

airport, girl

Con la risposta a interpello n. 22/E del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 2024 l’accesso al regime degli impatriati è consentito anche nel caso di attività professionale prestata verso la stessa società per la quale il contribuente aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma. Per accedere a questa agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  1. a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di 4 anni;
  2. b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
  • 6 periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  1. c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  2. d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal Lgs. 108/ 2012D.Lgs. 206/2007.

 

Stai cercando “REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI” e vuoi maggiori informazioni? Contatta il nostro Studio Commercialista Milano ESSETI al numero 02.49.63.32.04 oppure scrivi una mail a [email protected].

Attiva chat
Ciao, possiamo aiutarti?