Le Società benefit

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Cosa è

Un nuovo modello di fare business, che non si limita alla visione tradizionale della divisione tra gli utili, ma permette all’impresa di essere parte attiva del cambiamento di paradigma economico e di rispetto delle condizioni ambientali e sociali in cui opera, elemento imprescindibile non solo per realizzare le finalità economiche ma anche dell’esistenza stessa dell’impresa.

La forma di società benefit è una nuova forma di società introdotta dal 2016 in Italia, rappresentando un’evoluzione del concetto stesso di impresa. Oltre alla divisione degli utili tra gli azionisti, caratteristica comune alle società, la società benefit guarda anche al benessere dell’ambiente in cui opera, introducendo nel proprio oggetto sociale un obiettivo di impattare positivamente a livello sociale, ad esempio sull’ambiente o migliorando le condizioni di vita delle persone.

Come si costituisce una società benefit

Le modalità di costituzione di una società benefit sono due:

  • Costituire una nuova società da zero, oppure
  • Trasformare una società esistente in una c.d. società benefit.

La società benefit si costituisce o trasforma, infatti, integrando un modello societario già esistente, del quale segue le regole di funzionamento e a cui si aggiungono alcune caratteristiche particolari che riguardano prevalentemente l’oggetto sociale perseguito e gli obblighi di reportistica.

Una società già esistente che vuole assumere la qualifica di società benefit deve modificare il contratto sociale. In caso di società di capitali, è necessario un quorum deliberativo specifico e, se si tratta di una modificazione significativa dello statuto, al socio dissenziente o assente è riconosciuto il diritto di recesso dalla società. Tale diritto sussiste sicuramente nel caso in cui, nelle s.p.a., la modificazione statutaria introduca, per finalità altruistiche, nuovi destinatari dei benefici provenienti dalla società, incidendo sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell’attività comune.

La società può riportare, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura «Società benefit» o l’abbreviazione «SB», che deve essere utilizzata in tutta la documentazione della società, nelle comunicazioni verso i terzi e nei titoli emessi

Obiettivi della società benefit

La legge di stabilità 2016 (art. 1 c. 376-384 L. 208/2015) che regola le società benefit impone alla società benefit, come qualsiasi società commerciale, di svolgere la propria attività economica con lo scopo principale di dividere gli utili tra i soci. Tuttavia, accanto a tale scopo, la legge le impone:

  • di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi, intesi questi ultimi come soggetti o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società benefit (ad esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione);
  • di perseguire una o più finalità di beneficio comune, ossia di perseguire uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie tra quelle elencate al punto precedente.

La società benefit non va confusa con l’impresa sociale in quanto, contrariamente all’impresa sociale, può distribuire, in forma sia diretta che indiretta, utili o avanzi di gestione oppure fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Nell’oggetto sociale statutario, la società deve indicare le finalità di beneficio comune che intende perseguire (art. 1 c. 384 L. 208/2015).

Se tali finalità non vengono perseguite, la società è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 145/2007) e alle disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ed è soggetta alla vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) (art. 1 c. 377 L. 208/2015).

Bonus Fiscali

Il decreto Rilancio, la cui legge di conversione ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato il 16 luglio 2020, prevede un’agevolazione sui costi di costituzione e trasformazione.

Viene stabilito un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020. Si può beneficiare del credito in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Il successivo comma 10 modifica – per il biennio 2021 e 2020 – la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35. In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

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