REGIME DEGLI IMPATRIATI (Benefits for transferees of residence to Italy)
Il DLgs. 209/2023 ha modificato la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, (art. 16 del DLgs. 147/2015).
In base al nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50% (e non più del 70% come in passato) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ove ricorrano le seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunghi se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in continuità con l’attività prestata all’estero);
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Queste disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Le previgenti disposizioni (abrogate) continuano a trovare applicazione:
- nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
- nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.
L’art. 5 co. 10 del DLgs. 209/2023 dispone poi un ulteriore regime transitorio in base al quale il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 “ordinari”), per i soggetti che:
- trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024;
- acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
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