REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI “NUOVI RESIDENTI”
REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI “NUOVI RESIDENTI”
Il c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10.8.2024, contiene una serie di “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.
Tra le previsioni più rilevanti vi segnaliamo la modifica intervenuta all’art. 24-bis TUIR, secondo cui le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all’estero.
Condizione essenziale:
non aver avuto la residenza in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell’opzione.
L’ammontare dell’imposta sostitutiva è pari a € 100.000 per ciascun periodo d’imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui l’opzione sia estesa a uno o più familiari di cui all’art. 433, C.c.
Ora, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis, è previsto l’aumento a € 200.000 della predetta imposta sostitutiva. Il nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.
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