SUPER ECOBONUS – DETRAZIONE FISCALE 110%
Il Decreto Rilancio ha definito i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il lavori edilizi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).
Si può usufruire direttamente delle detrazioni o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.
L’ecobonus al 110% è valido sulle prime case e sulle seconde case in condominio e sulle case unifamiliari adibite ad abitazione principale. Non si potrà applicare invece agli interventi effettuati sulle case unifamiliari che fungano da seconda casa.
Lavori ammessi al superbonus:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
– a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o
– a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o
– a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati in precedenza.
Decreto attuativo
Gli interventi devono rispettare dei limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Modalità di fruizione
Come fruire delle detrazioni?
- Fruizione diretta: è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa da recuperare in 5 quote annuali
- Il credito pari alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche
- Lo sconto in fattura: si riceve uno sconto in fattura del 100% delle spese cedendo all’impresa un credito del 110%.
Vuoi maggiori informazioni su questa normativa? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].