TASSAZIONE IN REGIME FORFETTARIO
Per i contribuenti in regime forfettario il reddito imponibile è determinato con il principio di cassa come:
(RICAVI/COMPENSI * COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’)- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI.
Non è deducibile alcun costo in maniera analitica in quanto tutti i costi sono assorbiti nella quota deducibile forfetariamente, differenziata in base al codice ATECO.
In caso di esercizio di più attività aventi differenti coefficienti di redditività, per ciascuna attività esercitata va applicato ai ricavi/compensi lo specifico coefficiente.
Al reddito come sopra determinato è applicata un’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i forfetari (start up) che intraprendono un’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività.
L’IRAP non è dovuta.
I contribuenti forfetari sono esclusi dagli ISA. Nella dichiarazione dei redditi sono previsti specifici obblighi informativi circa l’attività svolta dal contribuente che non compila il modello ISA. Tali informazioni sono fornite nel quadro RS (RS375 – RS381) del mod REDDITI PF.
Considerata l’esigua misura dell’imposta sostitutiva è previsto che i forfetari non subiscano la ritenuta d’acconto nei casi in cui questa sia prevista (lavoro autonomo, provvigioni).
A tal fine è necessaria un’apposita comunicazione al committente, che può essere direttamente inserita in fattura con la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto
dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
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