+39 02 49633204 [email protected]

News

Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo

da | Contributo, News

Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo

Il c.d. Decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 2020 prevede una serie di agevolazioni fiscali e di sostegno al reddito per far fronte alla crisi economica causata dal Covid 19 per soggetti appartenenti a determinate categorie di attività.

Il decreto prevede:

  • Un contributo economico a fondo perduto a favore di determinate categorie di soggetti, tra cui società sportive, lavoratori del settore turistico e dello spettacolo, attività di ristorazione.  Vai al nostro articolo per maggiori informazioni.
  • Una serie di agevolazioni fiscali, quali a titolo d’esempio la sospensione di procedure esecutive immobiliari, l’estensione di validità del bonus vacanza al 2021, l’estensione del bonus canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, la cancellazione della seconda rata IMU e la sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che scadono per il mese di novembre 2020.

Oggi ci dedichiamo alle indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo.

Agevolazioni per i lavoratori del turismo e dello spettacolo

Il decreto prevede un’indennità di 1000€ per i lavoratori dipendenti e autonomi come forma di sostegno economico a causa dell’emergenza dovuto al Covid-19.

L’indennità deve essere richiesta sul sito dell’INPS entro il 30 novembre 2020 ed è finanziata con un fondo stanziato (550 milioni €).

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile se il soggetto è già beneficiario del reddito di emergenza o se beneficia di altre forme di sostegno al reddito previste dal decreto ristoro.

Vediamo di seguito i requisiti per godere dell’indennità nello specifico per:

1) STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    • Tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • Non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
    • Con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • Titolari di partita IVA attiva;
    • Iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NB I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

  • Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
  • Titolari di pensione.

 

2) LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

 

Vuoi maggiori informazioni su questa normativa? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].

Nei prossimi giorni approfondiremo gli altri incentivi previsti dal decreto ristori per sostenere le attività economiche colpite dal Covid-19

 

 

Photo by Vanilla Bear Films on Unsplash

Cripto-attività: obblighi dichiarativi

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio...

Le recenti novità sui codici ATECO per gli influencer

Negli ultimi tempi, l'Agenzia delle Entrate ha...

NOVITÀ AVVISI BONARI 2025

Più tempo per definire gli avvisi...

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Siamo al tuo fianco per supportarti in materia fiscale, contabile e non solo

Pin It on Pinterest

Share This
Attiva chat
Ciao, possiamo aiutarti?