Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo

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Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo

Il c.d. Decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 2020 prevede una serie di agevolazioni fiscali e di sostegno al reddito per far fronte alla crisi economica causata dal Covid 19 per soggetti appartenenti a determinate categorie di attività.

Il decreto prevede:

  • Un contributo economico a fondo perduto a favore di determinate categorie di soggetti, tra cui società sportive, lavoratori del settore turistico e dello spettacolo, attività di ristorazione.  Vai al nostro articolo per maggiori informazioni.
  • Una serie di agevolazioni fiscali, quali a titolo d’esempio la sospensione di procedure esecutive immobiliari, l’estensione di validità del bonus vacanza al 2021, l’estensione del bonus canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, la cancellazione della seconda rata IMU e la sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che scadono per il mese di novembre 2020.

Oggi ci dedichiamo alle indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo.

Agevolazioni per i lavoratori del turismo e dello spettacolo

Il decreto prevede un’indennità di 1000€ per i lavoratori dipendenti e autonomi come forma di sostegno economico a causa dell’emergenza dovuto al Covid-19.

L’indennità deve essere richiesta sul sito dell’INPS entro il 30 novembre 2020 ed è finanziata con un fondo stanziato (550 milioni €).

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile se il soggetto è già beneficiario del reddito di emergenza o se beneficia di altre forme di sostegno al reddito previste dal decreto ristoro.

Vediamo di seguito i requisiti per godere dell’indennità nello specifico per:

1) STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    • Tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • Non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
    • Con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • Titolari di partita IVA attiva;
    • Iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NB I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

  • Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
  • Titolari di pensione.

 

2) LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

 

Vuoi maggiori informazioni su questa normativa? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].

Nei prossimi giorni approfondiremo gli altri incentivi previsti dal decreto ristori per sostenere le attività economiche colpite dal Covid-19

 

 

Photo by Vanilla Bear Films on Unsplash

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