Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo
Covid-19: indennità per lavoratori dello spettacolo e del turismo
Il c.d. Decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 2020 prevede una serie di agevolazioni fiscali e di sostegno al reddito per far fronte alla crisi economica causata dal Covid 19 per soggetti appartenenti a determinate categorie di attività.
Il decreto prevede:
- Un contributo economico a fondo perduto a favore di determinate categorie di soggetti, tra cui società sportive, lavoratori del settore turistico e dello spettacolo, attività di ristorazione. Vai al nostro articolo per maggiori informazioni.
- Una serie di agevolazioni fiscali, quali a titolo d’esempio la sospensione di procedure esecutive immobiliari, l’estensione di validità del bonus vacanza al 2021, l’estensione del bonus canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, la cancellazione della seconda rata IMU e la sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che scadono per il mese di novembre 2020.
Oggi ci dedichiamo alle indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo.
Agevolazioni per i lavoratori del turismo e dello spettacolo
Il decreto prevede un’indennità di 1000€ per i lavoratori dipendenti e autonomi come forma di sostegno economico a causa dell’emergenza dovuto al Covid-19.
L’indennità deve essere richiesta sul sito dell’INPS entro il 30 novembre 2020 ed è finanziata con un fondo stanziato (550 milioni €).
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile se il soggetto è già beneficiario del reddito di emergenza o se beneficia di altre forme di sostegno al reddito previste dal decreto ristoro.
Vediamo di seguito i requisiti per godere dell’indennità nello specifico per:
1) STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
- Tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
- Non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
- Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
- Con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
- Titolari di partita IVA attiva;
- Iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
- Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
NB I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
- Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- Titolari di pensione.
2) LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000;
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
Vuoi maggiori informazioni su questa normativa? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].
Nei prossimi giorni approfondiremo gli altri incentivi previsti dal decreto ristori per sostenere le attività economiche colpite dal Covid-19
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