Tassazione delle criptovalute

La Finanziaria 2023 ha introdotto la disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività.

In particolare è stato definito che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

  • realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;
  • non inferiori complessivamente a € 2.000.

Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze sono:

  • determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto;
  • sommate alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.

Il costo-valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

E’ confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies). É comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:
•          regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97, al ricorrere di determinate condizioni,
•          regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.

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